Scegliere un arma adatta a te
Febbraio 15, 2019Ci sono importanti novità per il rilascio del porto d’armi. In questi giorni, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 104/2018 che recepisce quanto stabilito dalla direttiva UE 2017/853con la quale a sua volta è stata modificata la direttiva 91/477 CEE del Consiglio.
Il decreto 104/2018 (di cui qui potete consultare il testo completo) ha introdotto diverse novità sia per quanto riguarda il rilascio del porto d’armi per difesa personale e per la semplice autorizzazione per la detenzione di armi in casa. In linea generale d’ora in poi acquistare e detenere un’arma in casa sarà più facile dal momento che la direttiva comunitaria sul tema della detenzione delle armi è meno restrittiva rispetto alla normativa ormai abrogata.
Ed è per questo motivo che dopo la pubblicazione del decreto 104/2018 sono insorte diverse critiche nei confronti dell’attuale Governo; è vero infatti che l’Esecutivo in carica non ha fatto altro che attenersi alla direttiva europea, tuttavia c’è chi sostiene che ciò sia stato fatto nella maniera “più ampia possibile” (come sostenuto da Pierluigi Biatta, presidente dell’osservatorio permanente sulle armi leggere di Brescia) andando così incontro alle pressioni delle lobby delle armi.
Ma quali sono le novità in tema di porto d’armi introdotte dal decreto 104/2018? Scopriamolo.
Porto d’armi: le novità introdotte
In primis il decreto suddetto ha modificato i limiti previsti per la detenzione di armi in casa. Nel dettaglio, il limite delle armi sportivedetenibili in casa è stato alzato da 6 a 12, mentre per le armi lunghe e corte i nuovi massimi sono rispettivamente di 10 e 20.
Parimenti, però, è stato ridotto il termine di validità del porto d’armi per la caccia e per l’uso sportivo, passato da 6 a 5 anni.
Una delle novità che sta destando maggiori polemiche è quella che riguarda l’invio della denuncia di detenzione di un’arma, la quale d’ora in avanti (il decreto entrerà in vigore dal 14 settembre 2018) potrà essere presentata anche online – tramite una semplice mail inviata da un portale certificato – ai Carabinieri o alla Questura. Allo stesso tempo viene meno l’obbligo di avvisare i propri conviventi del possesso di armi.
Un’altra novità riguarda l’estensione della categoria di tiratori sportivi; a questa, infatti, vi potranno accedere non solo gli iscritti alle Federazioni riconosciute dal Coni, ma anche coloro che fanno parte delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale, o a coloro che appartengono alle associazioni dilettantistiche solamente affiliate con il Coni. Possono accedervi, inoltre, anche gli iscritti ai campi di tiro e ai poligoni privati.
Non si tratta di una novità di poco conto: dovete sapere, infatti, che chi fa parte della categoria dei tiratori sportivi può acquistare armi di tipo guerra, come ad esempio il Kalashnikov.
Novità per il certificato medico
Un’altra importante novità riguarda il rilascio del certificato per l’idoneità psico-fisica necessario ai fini dell’ottenimento del porto d’armi.
Dovete sapere, infatti, che secondo la precedente normativa solamente i medici legali delle Asl o anche i medici militari e della Polizia di Stato potevano rilasciare il certificato per il porto d’armi o per l’autorizzazione alla detenzione di armi in casa.
Tuttavia nel caso dei medici militari e per quelli della Polizia di Stato il certificato poteva essere rilasciato esclusivamente all’interno delle loro rispettive strutture d’impiego; questo ha limitato la loro competenza al personale in servizio presso la stessa struttura o al massimo ai loro congiunti prossimi, recando invece dei disagi a coloro che hanno dovuto sostenere la visita presso la Asl dovendo rispettare dei lunghi tempi di attesa.
Con l’approvazione del decreto legislativo 104/2018, però, questa situazione cambia notevolmente.
La prima novità, ad esempio, riguarda una differenziazione tra il certificato rilasciato per l’autorizzazione alla detenzione di armi da quello necessario ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi.
Nel dettaglio, i semplici detentori di armi possono adempiere all’obbligo di presentazione del certificato medico ogni 5 anni semplicemente presentando un certificato dal quale risulta che non è affetto da “malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.
Questo certificato potrà essere rilasciato da:
- settore medico legale delle aziende sanitarie locali;
- da un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
In questo caso, quindi, il certificato medico – così come avviene per il rinnovo della patente di guida – potrà essere rilasciato anche da medici in quiescenza o in congedo visto che nel decreto non vengono specificati particolari requisiti sullo stato di servizio.
Differentemente per il rilascio del porto d’armi il certificato di idoneità psicofisica potrà essere rilasciato esclusivamente da:
- uffici medico-legali;
- distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato;
- dai singoli medici della Polizia di Stato, dei vigili del fuoco o da medici militari purché siano in servizio permanente e in attività di servizio.
A differenza di quanto accade oggi, quindi, i medici della Polizia di Stato e quelli militari potranno operare anche come professionisti individuali rilasciando il certificato medico per il porto d’armi anche esternamente dalla loro struttura di competenza; tuttavia in questo caso è comunque necessario che i medici siano in servizio attivo o in attività di servizio.